Art. 1 E’ costituita una associazione medica composta da medici specialisti in branche ortopediche, fisiatriche, reumatologiche, denominata AFORT; la cui sede è in Roma, Largo Dei Colli Albani n. 39.
Art. 2 L’ associazione è apartitica e senza fini di lucro che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed accoglie indistintamente tutti i medici specialisti in branche ortopediche, fisiatriche, reumatologiche regolarmente iscritti ad un ordine professionale del territorio italiano e che accettano e perseguono esclusivamente i fini dell'associazione.
Art. 3 E' esclusivamente obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolto al pubblico, della locuzione " organizzazione non lucrativa di utilità sociale " o dell'acronimo " ONLUS ".
Art. 4 E' un'associazione che rivolge la sua esclusiva ed unica attività nei confronti di soggetti svantaggiati affetti da malattie comportanti menomazioni temporanee o non (gravi politraumatizzati ed amputati di arti con deficit motori, sclerosi multipla, osteoporosi grave e severa, disabilità motorie, cerebropatie, esiti di ictus cerebrali, malattie immunologiche e reumatologiche a grave compromissione motoria e funzionale), soggetti disabili di natura psichica e fisica, anziani non autosufficienti che sono in disagio economico; soggetti, insomma, che sono reietti dalla società; promuove inoltre la formazione professionale scientifica biomedica svolta nel rispetto delle leggi vigenti ed ispirata ai principi di inviolabilità, integrità fisica e psichica nel rispetto della vita della persona; favorisce inoltre l'informazione sanitaria rivolta sia al cittadino dotato di integrità fisica e sia ai soggetti svantaggiati affetti da menomazioni totali e temporanee; promuove come attività connesse la formazione professionale diretta a migliorare ed accrescere sia nel soggetto svantaggiato nonchè in quello integro una maggiore fiducia e consapevolezza del ruolo determinante del medico specialista.
Art. 5 L'Associazione prevede espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6 Possono essere ammesse in qualità di soci le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2 e prevede espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 7 Il Comitato Direttivo è composto da un Presidente, Vice Presidente, Segretario.
Art. 8 Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Comitato Direttivo.
Art. 9 La qualità di socio si acquisisce con l'iscrizione nel libro dei soci dopo il versamento della quota associativa che è di Euro 20,00 annui.
Art. 10 L’ ammissione prevede l'accettazione e l'osservanza del presente statuto ed il pagamento della quota annuale.